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Articolo 30 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea. Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili. SCIOGLIMENTO
Articolo 31 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Articolo 32 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o i suoi organi, come pure per l'interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà deferita, nei casi suscettibili di compromesso, ad un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Milano e/o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti in caso di avvenuta fusione, che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale ed il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo la legge italiana e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, giudicando anche in merito all'entità delle spese di giudizio. RINVIO Articolo 33 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti. |
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