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Articolo 25

Al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Articolo 26

La società può essere amministrata, anziché da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico per il quale valgono, ove applicabili, tutte le norme contenute nel presente statuto riguardo ai membri del consiglio di amministrazione ed al quale spettano tutti i poteri competenti al consiglio stesso ai sensi del presente statuto.
All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 27

L'assemblea provvede, a norma di legge, ogni tre esercizi, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il collegio sindacale esercita il controllo contabile, salvo che l'assemblea ordinaria nomini un revisore contabile o una società di revisione.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, applicandosi le medesime regole previste dal precedente art. 21 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
BILANCIO – RIPARTO UTILI
Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
Alla fine d'ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
Articolo 29

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.