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Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila Euro e zero centesimi) ed è costituito da n. 5.200.000 (cinquemilioniduecento) di azioni da un Euro nominale cadauna. L'assemblea straordinaria del 28 giugno 2005 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro 600.000,00 (seicentomila Euro e zero centesimi), diviso in n. 600.000 (seicentomila) obbligazioni da un Euro ciascuna ed ha contemporaneamente deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila Euro e zero centesimi), mediante emissione sino ad un massimo di n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni da un Euro nominale ciascuna, da attribuire ai possessori delle obbligazioni convertibili che chiedano la conversione, in ragione di una nuova azione da un Euro nominale per ogni due obbligazioni da un Euro nominale. Le azioni ed i diritti d'opzione di cui all'art. 2441 Codice Civile sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Salvo diverso consenso scritto di tutti gli azionisti, le azioni non possono essere trasferite per il periodo di 5 (cinque) anni dal 15 luglio 2004, in conformità a quanto previsto dall'art. 2355–bis C.C. Nel caso di trasferimento delle azioni o dei diritti d'opzione per atto tra vivi occorre peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l'esperimento della seguente procedura. Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alle azioni od ai diritti di opzione per la cessione a titolo gratuito. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto può essere esercitato pro quota dagli altri soci. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza d'accordo, è determinato dal collegio arbitrale previsto dal presente statuto. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dal collegio arbitrale, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Successivamente alla valutazione del collegio arbitrale, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione od all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato. In caso d'inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere. La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione al coniuge ovvero a parenti in linea retta né in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione. |
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