Home
Statuto
Organi societari
oggetto sociale
attivita
partecipazione dame
Bilancio
proprieta
contatti

Articolo 19

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.
Articolo 20

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché nell'ambito dell'Unione Europea ovvero nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.
Articolo 21

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi o, nei casi d'urgenza, con telescritto da trasmettere almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.
Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.
Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente più anziano di età o, in mancanza o assenza, dall'eventuale consigliere delegato o dal consigliere designato dai presenti.
In caso di riunione consiliare per teleconferenza o videoconferenza, il consiglio sarà presieduto dal consigliere designato dai partecipanti.
Articolo 22

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Articolo 23

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.
Articolo 24

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.