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Articolo 11 Ogni azione dà diritto ad un voto. Articolo 12 Le convocazioni delle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie, sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, alternativamente, dovrà essere inviato a ciascun socio all'ultimo indirizzo comunicato alla società e risultante dal libro soci mediante lettera raccomandata a.r. la cui ricevuta di ritorno dovrà documentare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, ovvero mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica che risultino pervenuti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero dell'utenza fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica che risultino trascritti, su richiesta dei soci stessi e a tale specifico fine, sul libro soci. In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi; tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; in tale ipotesi, ai componenti degli organi sociali non presenti verrà data tempestiva comunicazione (anche solo a mezzo telefax o posta elettronica) delle deliberazioni assunte. Articolo 13 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Articolo 14 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe. Articolo 15 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure, in loro assenza, da persona eletta dalla assemblea. Il presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci. Articolo 16 Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui alle norme vigenti. Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge. AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA Articolo 17 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina. Articolo 18 L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi) e tra essi può nominare il presidente. Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci. Ad ogni sua rinnovazione, il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore). |
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