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Articolo 6

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.
Articolo 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.
La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.
La società può emettere obbligazioni anche al portatore.
Articolo 8

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il recapito di ciascun socio è quello risultante dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.
Articolo 9

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR.
Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.
La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti C.C.
La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 9 bis - Diritto di recesso

Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso all'adozione di delibere riguardanti le materie di seguito elencate:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
ed inoltre in tutti gli altri casi in cui il diritto di recesso sia inderogabilmente previsto dalla legge.
La proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non legittimano il recesso dell'azionista.
In tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente, il diritto di recesso va esercitato entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese ovvero, ove il diritto derivi da un fatto diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dal momento in cui il socio ne sia venuto a conoscenza. Il diritto si esercita mediante dichiarazione scritta da inviarsi entro i termini suddetti per raccomandata A.R. diretta all'organo amministrativo, contenente le generalità del socio recedente, l'elezione di domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso é esercitato.
Il recesso è inefficace in caso di comunicazioni d'esercizio tardive, non trasmesse secondo le formalità indicate al comma precedente ovvero mancanti di uno o più dei requisiti ivi indicati. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.
Il socio recedente ha diritto al rimborso delle azioni, che andrà liquidato ed eseguito secondo le disposizioni di cui agli articoli 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.